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Statuto

 

Art. 1

 

Costituzione

E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni e integrazioni e a seguito di specifica Convenzione, il CONSORZIO LODIGIANO PER SERVIZI ALLA PERSONA.

 

Art. 2

Denominazione - Sede

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona" e ha sede legale in Lodi, via  T. Zalli n.5 presso l'edificio denominato Villa Braila.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

Gli uffici e le sedi erogative del Consorzio saranno dislocati sul territorio in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti.

 

Art. 3

Finalità

La costituzione del Consorzio è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona e alla realizzazione dei seguenti obiettivi.

Sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari.

Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale.

Garantire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.

Assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

Migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano assistenziale che sul piano economico.

Individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini - utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, la politica abitativa e del lavoro.

Collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato.

 

Art. 4

 

Gestione dei Servizi

Le funzioni del Consorzio sono esercitate in attuazione della normativa statale e regionale.

Il Consorzio eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori - famiglia.

Gli aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza qualora ritengano opportuno gestirli a livello sovracomunale.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti consorziati.

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi del Consorzio.

Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti di cooperazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.

Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle norme vigenti.

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Il Consorzio promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio.

 

Art. 5

 

Durata

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2024 a decorrere dalla data di approvazione della relativa Convenzione.

E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Al termine il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di cui all'Art. 35.

Art. 6

Quote di partecipazione

Ciascuno degli Enti consorziati partecipa con quote rapportate ai conferimenti al fondo di dotazione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta a € 300.000,00 tenuto conto che l'Amministrazione Provinciale partecipa per € 30.000,00 e che i Comuni partecipano in ragione della popolazione residente.

La quota viene ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso di esercizio.

Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell'Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.

In caso di scioglimento o recesso di un socio, esso ritorna proprietario degli immobili conferiti, dovendo compensare al Consorzio eventuali plusvalenze o minusvalenze del bene medesimo.

Art. 7

Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal proprio rappresentante legale o da  un suo delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione. In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. Non sono significativi ai fini della determinazione delle quote i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti per il funzionamento del Consorzio.

 

Art. 8

 

Finanziamento Consorzio

Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente del Consorzio attraverso:

  •  un contributo per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo, definito dall'Assemblea consortile e moltiplicato in base alla popolazione residente (fondo di solidarietà);
  •  un contributo specifico per l'acquisizione di ogni servizio definito dal Contratto di Servizio annuale (quota d'accesso);
  •  un contributo per l'acquisizione di specifici servizi o prestazioni aggiuntive rispetto agli standard del Contratto di Servizio, la cui erogazione è effettuata sulla base di un tariffario, stabilito dallo stesso, in rapporto alle attivazioni richieste dai Comuni, singoli o associati.

 

Art. 9

Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

  •  l'Assemblea;
    •  il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
    •  il Consiglio d'Amministrazione;
    •  il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 10

 

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati. La delega viene rilasciata dal rappresentante legale dell'Ente consorziato per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'Assemblea.

E' altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.

In caso di cessazione del rappresentante legale dell'Ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'Ente Locale, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 11

Prima seduta dell'Assemblea - Presidenza

La prima seduta è convocata dal rappresentante legale dell'Ente che rappresenta la maggior quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.

Nella prima seduta, l'Assemblea delibera la presa d'atto della propria regolare costituzione ed elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati.

 

Art. 12

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita funzioni di indirizzo programmatorio e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività del Consorzio con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

  1.  elaborazione delle linee programmatiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dall'Art. 3 del presente Statuto e definizione del Contratto di Servizio;
  2.  elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i suoi componenti;
  3.  nomina e revoca dei  componenti del Consiglio di Amministrazione;
  4.  nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5.  decisioni in merito alle indennità, ai gettoni di presenza e ai compensi per gli amministratori e i revisori dei conti;
  6.  modifiche della Convenzione e dello Statuto;
  7.  approvazione del Bilancio di esercizio, del Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni;
  8.  ammissione di altri enti al Consorzio e determinazione dell'eventuale quota di adesione;
  9.  istituzione della sede;
  10.  scioglimento del Consorzio;
  11.  variazioni delle quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all'adesione di nuovi Enti;
  12.  approvazione del proprio Regolamento di Funzionamento;
  13.  approvazione del Regolamento di Contabilità;
  14.  nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa;

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione,  a pena di decadenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario del Consorzio e ne deve essere data comunicazione agli Enti consorziati. Gli atti di cui alle lettere a), f) e g) devono essere trasmessi agli Enti consorziati per la successiva approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.

Art. 13

Validità delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio del Consorzio.

L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente,  su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente o, nei casi di cui al comma 6 dell'Art. 14, dal Vice Presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno un quarto degli Enti consorziati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un quarto degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 30% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno un sesto degli Enti consorziati.

Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione.

Nei casi di cui all'Art. 12 lettera b), c), f), g), h), j), l), m) per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta (51% delle quote o, in caso di votazioni riguardanti persone la maggioranza numerica degli Enti) sia in prima che in seconda convocazione.

Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione che avviene con delibera motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano e votata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione. 

Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, oltre al Segretario del Consorzio.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con deliberazione a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto individuale e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.

Ciascun componente dell'Assemblea può candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta dopo il primo mandato.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti dei rappresentanti degli Enti consorziati e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione e ciascun componente anche in questo caso dispone di un voto individuale.

Il Presidente  esercita le seguenti funzioni:

  •  convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno;
  •  sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  •  adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea presente alla seduta che rappresenta la maggior quota di partecipazione.

Art. 15

Consiglio d'Amministrazione - Composizione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo del Consorzio che ne cura gli aspetti gestionali ed è composto fino a sette membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio a scrutinio segreto secondo le procedure di cui all'Art. 17.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta dopo il primo mandato.

 

Art. 16

Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio.

Per essere nominati Consiglieri è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 267/00 per l'elezione a Consigliere Comunale e Provinciale e di una specifica competenza tecnica nei servizi alla persona e/o amministrativo-gestionale.

Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membro il Consiglio di Amministrazione gli amministratori ed i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dal Consorzio sullo stesso territorio.

La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l'automatico decadimento dalla carica di Presidente o Consigliere.

Art. 17

Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il seguente procedimento.

Per essere candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione è necessaria la presentazione da parte di uno o più rappresentanti legali di Comuni che separatamente o congiuntamente rappresentino almeno cinquemila abitanti.

Per ogni Comune o raggruppamento di Comuni possono essere presentate fino ad un massimo di tre candidature.

L'Amministrazione provinciale, a sua volta, può presentare fino ad un massimo di tre candidature.

Le candidature vengono raccolte in un'unica lista.

Ciascun membro dell'Assemblea dispone di una scheda su cui esprimere non più di due preferenze.

L'Assemblea procede ad un'unica votazione ed i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze vengono eletti Consiglieri di Amministrazione.

Art. 18

Cessazione - Revoca - Decadenza - Dimissioni

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

  •  per scadenza;
  •  per dimissioni;
  •  per decadenza;
  •  per revoca.

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.  Entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile riunisce l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

In tale caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono delegate dallo Statuto sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può, con delibera motivata, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è deliberata dall'Assemblea che vi provvede entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea del Consorzio, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 19

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio d'Amministrazione tenuto conto degli indirizzi programmatici e delle decisioni dell'Assemblea consortile e del Contratto di Servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

  •  esercita le funzioni necessarie alla gestione del Consorzio;
  •  nomina il Direttore Generale;
  •  predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
  •  concerta il Contratto di Servizio con l'Assemblea consortile;
  •  predispone il Budget;
  •  predispone il Bilancio di esercizio;
  •  vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore Generale;
  •  approva il Piano di Organizzazione e le dotazioni organiche del Consorzio;
  •  adotta ogni direttiva, su qualunque materia ed argomento attinente alla gestione del Consorzio;
  •  delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale.

 

Art. 20

Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di funzionamento e convocazione sono stabilite da apposito regolamento interno.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati i dirigenti, i tecnici ed esperti anche estranei al Consorzio per l'esame di particolari materie o oggetti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

 

Art. 21

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

  •  ha la rappresentanza legale del Consorzio;
  •  convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
  •  firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio d'Amministrazione;
  •  sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
  •  coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
  •  provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
  •  vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
  •  firma, unitamente al Segretario del Consorzio, i verbali di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
  •  assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega, l'incarico di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio motivato dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 22

Indennità

Con delibera dell'Assemblea, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, nel rispetto delle norme vigenti. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge.

 

Art. 23

 

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 234 del D. Lgs. 267/00. Le candidature sono presentate al Presidente dell'Assemblea consortile corredate da curriculum professionale.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti al suo interno elegge il Presidente dei Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di Contabilità:

  •  collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
  •  esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
  •  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
  •  redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione;

Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Gli atti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

 

Art. 24

 

Trattamento economico, cessazione, revoca

Il trattamento economico annuo da attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

 

Art. 25

Il Direttore Generale del Consorzio

L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti a tempo determinato, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione di responsabilità.

La nomina del Direttore Generale del Consorzio e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a Direttore Generale è incompatibile con la carica di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere degli Enti consorziati, nonché con l'incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociale di ASL e di AO.

La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile.

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 26

 

Attribuzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti con delega dal Consiglio di Amministrazione,  sovrintende all'organizzazione e gestione del Consorzio ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse del Consorzio.

Il Direttore Generale tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio a tutti i livelli.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

  •  formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
  •  esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
  •  sottopone al Consiglio d'Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
  •  partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
  •  stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a responsabili di unità organizzative del Consorzio, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
  •  organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
  •  dirige il personale del Consorzio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
  •  provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della normativa EU e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e provvede agli altri acquisti per il funzionamento del Consorzio ed alle alienazioni di beni mobili e dei beni immobili, in questo caso previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  •  adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
  •  gestisce le relazioni sindacali;
  •  esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Gli atti del Direttore Generale vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

 

Art. 27

 

Il Regolamento di Organizzazione

Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi affidati.

In particolare il Regolamento di Organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico - finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

 

Art. 28

Dirigenti e collaborazioni esterne

La dotazione organica del Consorzio può prevedere figure dirigenziali e/o direttive preposte alla direzione dei servizi.

Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di Organizzazione.

Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata, il corrispettivo.

 

Art. 29

Personale

Al consorzio si applicano, sia per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, al regime fiscale, al personale dipendente, le norme previste  per le aziende speciali. Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha, pertanto, natura privatistica. Il consorzio potrà altresì avvalersi, oltre al personale assunto  direttamente, di personale dipendente di soggetti privati e pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regolamentano la natura e  la durata del comando.

Il regolamento del consorzio, di cui all'art. 27 dello statuto, stabilirà  i criteri di selezione, assunzione, gestione delle risorse umane.

 

Art. 30

Segretario del Consorzio

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione competono al Direttore Generale o a uno dei dirigenti o ad un dipendente del Consorzio con funzioni direttive ad esso delegate.

 

Art. 31

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

  1.  contributi degli Enti consorziati,
  2.  trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
  3.  rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
  4.  partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
  5.  altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 32

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

  1.  dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
  2.  dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
  3.  da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Il Consorzio inoltre è consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

 

Art. 33

Contabilità e Bilancio

Al Consorzio si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

  •  il Budget triennale ed annuale, correlato al Contratto di Servizio;
  •  il Bilancio di esercizio.

Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile.

L'Assemblea del Consorzio delibera entro dicembre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell'anno precedente.

Il Regolamento di Contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Il Consorzio adotta le seguenti scritture obbligatorie:

  •  il libro giornale;
  •  il libro degli inventari;
  •  il libro dei cespiti ammortizzabili;
  •  il repertorio dei contratti.

 

Art. 34

Recesso

E' facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un anno dall'ingresso nel Consorzio.

Nei confronti dell'ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo Art. 35 (commi 4, 5, 6, 7).

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea .

 

Art. 35

 

Scioglimento

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

  1.  per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
    1.  per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
    2.  per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile;
    3.  per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale,  il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1 punto a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti consorziati in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

 

Art. 36

 

Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Lodi.

Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti consorziati.

 

Art. 37

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

 

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