CONVENZIONE
Art. 1 – Costituzione e denominazione
Gli Enti sottoscrittori costituiscono ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali (di seguito l’AZIENDA), denominata in breve ACSI (Azienda Consortile Servizi Intercomunali) per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari relativi all’ambito territoriale degli stessi.
Sono Soci gli Enti che conferiscono in gestione all’Azienda in tutto o in parte i propri servizi.
L’AZIENDA ha natura di ente pubblico economico, è ente strumentale degli Enti Soci, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.
All’AZIENDA può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme vigenti, di soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto dell’AZIENDA, secondo le modalità disciplinate dai rispettivi statuti o regolamenti.
Art. 2 – Sede
L’AZIENDA ha sede legale in Lodi, via T. Zalli n.5 presso l’immobile denominato Villa Braila.
Con deliberazione dell’Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.
Uffici e agenzie dell’AZIENDA potranno essere dislocati sul territorio in base a esigenze gestionali e di erogazione dei servizi.
Art. 3 – Finalità
La costituzione dell’AZIENDA è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona (servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari) attraverso:
- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale di riferimento;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza
L’Azienda, mediante la gestione associata dei servizi alla persona, mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
- sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari;
- assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito territoriale;
- garantire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
- assicurare ai Comuni Soci interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi;
- migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano dell’appropriatezza che della qualità;
- individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini – utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d’integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti al sostegno alla famiglia, l’educazione, la politica abitativa e del lavoro;
- collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato.
Favorire la realizzazione di processi decisionali partecipati al fine di sviluppare il ruolo di governance degli Enti Soci.
L’Azienda ha altresì per fine la gestione associata dei seguenti servizi:
- servizi strumentali agli enti pubblici aderenti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi complementari rispetto a quelli di competenza dell’Azienda, (ad esempio: il servizio di trasporto, il supporto amministrativo ecc), i servizi sociali professionali;
- partecipazione a bandi per conto degli enti aderenti.
Art. 4 – Contratto di servizio
Gli Enti Soci affidano all’AZIENDA, attraverso la stipulazione in sede di Assemblea consortile di apposito contratto di servizio orientato ai contenuti del piano di zona (o dei piani di zona), la produzione, la gestione e l’erogazione dei servizi.
Il contratto di servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra Enti Soci ed AZIENDA relativamente:
- agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
- alla descrizione dei servizi, delle prestazioni, degli interventi, degli standard organizzativi e di qualità;
- ai rapporti finanziari;
- alle attività e ai risultati attesi per ogni area d’intervento ed i criteri di allocazione delle risorse economiche;
Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del direttore e/o dei responsabili di unità organizzativa, con cadenza periodica e con le modalità più funzionali (sedute dell’Assemblea consortile, riunioni nei microambiti) relazionerà agli Enti Soci circa lo stato di applicazione del contratto di servizio e al termine dell’esercizio in merito ai risultati conseguiti.
Ciascun Ente consorziato ha il diritto di sottoporre richieste attinenti all’attività consortile, direttamente al Consiglio d’Amministrazione, che è tenuto a fornire tempestivamente la risposta o le determinazioni conseguenti.
Art. 5 – Gestione dei servizi
Le attività e le competenze dell’AZIENDA sono esercitate nel rispetto della normativa statale e regionale.
L’AZIENDA eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione e in favore degli enti aderenti con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori – famiglia.
L’Assemblea ha facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione che consentano l’ottimizzazione produttiva e di riconfigurare lo schema di offerta delle prestazioni per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno dell’utenza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale- socio sanitario – sanitario.
L’AZIENDA gestisce i servizi che le sono affidati in modo diretto, ovvero avvalendosi, nel rispetto delle norme vigenti, di altri soggetti, unità di offerta nel campo sociale e socio assistenziale, socio sanitario e sanitario.
La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti Soci.
L’AZIENDA può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti stabili e strutturali con il mondo del volontariato e dell’associazionismo nell’ambito della rete territoriale e in stretto raccordo con la programmazione zonale.
L’AZIENDA può partecipare ad enti terzi nel rispetto delle norme vigenti.
L’AZIENDA informa la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità ed ha l’obbligo di pareggio di bilancio.
L’AZIENDA promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio, anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.
Art. 6 – Durata
L’AZIENDA avrà durata fino al 31 dicembre 2060 a decorrere dalla data di approvazione della Convenzione e dello Statuto.
È facoltà degli Enti Soci rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.
Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.
Al termine l’AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di cui all’Art. 15.
Art. 7 – Quote di partecipazione al fondo di dotazione
Ciascuno degli Enti Soci partecipa all’AZIENDA con quote rapportate ai conferimenti al fondo di dotazione calcolati in ragione della popolazione residente.
Nel caso di Enti diversi dai Comuni l’Assemblea determina il criterio di partecipazione al fondo di dotazione.
Le quote vengono ricalcolate annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di aumento o diminuzione del fondo di dotazione avvenute in corso di esercizio.
Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell’Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’AZIENDA:
- l’Assemblea;
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
- il Revisore dei Conti;
- il Direttore Generale.
Art. 9 – Il regolamento di organizzazione e contabilità
L’AZIENDA dispone di un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne descrive l’assetto organizzativo, il funzionamento e il sistema contabile.
In particolare il regolamento di organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all’operatività ed alla funzionalità degli uffici e dei servizi, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, all’utilizzo delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro e al controllo di gestione.
Il regolamento disciplina inoltre le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.
Art. 10 – Personale
All’AZIENDA si applicano, sia per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, al regime fiscale, al personale, le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica. L’AZIENDA potrà avvalersi di uno o più contratti collettivi.
L’AZIENDA potrà altresì avvalersi, oltre al personale assunto direttamente, di personale dipendente di soggetti privati e pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regolamentano la natura e la durata del comando.
Il regolamento di organizzazione e contabilità definisce i criteri di selezione, assunzione, gestione delle risorse umane.
Art. 10-bis – Consultazione degli Enti del Terzo Settore
L’AZIENDA partecipa e promuove momenti di consultazione degli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4, comma 1 D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 s.m.i. e concorre – attraverso i propri organi – alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.
L’AZIENDA può sviluppare forme di programmazione e progettazione condivisa con gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.
Art. 11 – Entrate
Le entrate dell’AZIENDA sono costituite da:
- contributi degli Enti Soci (fondo di solidarietà, quote accesso, tariffe);
- trasferimenti dello Stato, della Regione, e di altri enti (FNPS, FSR, FNA ecc.);
- rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
- entrate da parte degli utenti che fruiscono dei servizi dell’AZIENDA;
- altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore dell’AZIENDA.
Art. 12 – Conferimenti e trasferimenti
Gli Enti Soci potranno conferire all’AZIENDA:
- patrimonio;
- risorse finanziarie.
Gli Enti consorziati potranno trasferire all’AZIENDA:
- personale
- contratti o convenzioni in essere.
Art. 13 – Patrimonio
Il patrimonio dell’AZIENDA è costituito:
- dal fondo di dotazione conferito dagli Enti Soci;
- dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dall’AZIENDA o a questa devoluto.
L’AZIENDA inoltre può disporre di beni di proprietà di altri enti concessi in comodato d’uso.
L’AZIENDA ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.
Art. 14 – Recesso
È facoltà degli Enti Soci esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall’adesione all’AZIENDA.
L’Ente consorziato che intende avvalersi della facoltà di recedere potrà farlo entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dandone comunicazione al Presidente dell’Assemblea, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, mediante posta elettronica certificata. Il recesso si perfeziona a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Recesso dal contratto di servizio dall’AZIENDA deve essere fatto entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dandone comunicazione al Presidente dell’Assemblea, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, mediante posta elettronica certificata.
Analogamente la mancata approvazione del contratto di servizio equivale al recesso dell’Ente e, pertanto, si perfezionerà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Durante tale periodo l’AZIENDA proseguirà a garantire l’erogazione dei servizi fatturando al Comune che non ha approvato il contratto di servizio, i costi dei servizi erogati.
Art. 15 – Scioglimento
L’AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
- per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea;
- per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- per effetto di deliberazione dell’Assemblea;
- per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
Quando si verifica una delle cause di scioglimento, si procede alla convocazione dell’Assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alla normativa vigente e allo Statuto.
Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1 punto a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall’Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’AZIENDA, viene ripartito fra i singoli Enti Soci in ragione della quota di partecipazione al fondo di dotazione.
Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti Soci, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
L’AZIENDA garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti Soci, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.
Art. 16 – Controversie tra gli Enti Soci
Ogni controversia tra gli Enti Soci o tra essi e l’AZIENDA, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Lodi.
Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti Soci.