STATUTO

VALIDO DAL 2021

(APPROVATO IL 13.02.2020 E RATIFICATO IL 18.12.2020 DOPO DELIBERA DI TUTTI I CONSIGLI COMUNALI DEGLI ENTI SOCI)

Art. 1

Costituzione e denominazione

E’ costituita, ai sensi degli artt. 31 e 114  del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., con natura di ente pubblico economico, l’Azienda Speciale Consortile  Servizi Intercomunali (di seguito l’AZIENDA) denominata in breve ACSI (Azienda Consortile Servizi Intercomunali).

 

Art. 2

Sede

L’AZIENDA ha sede legale in Lodi, via  T. Zalli n.5 presso l’immobile denominato Villa Braila.

Con deliberazione dell’Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

Uffici e agenzie dell’AZIENDA potranno essere dislocati sul territorio in base a esigenze gestionali e di erogazione dei servizi.

 

Art. 3

Finalità

La costituzione dell’AZIENDA è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona (servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)  attraverso:

  • la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale di riferimento;
  • la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini
  • la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza

L’Azienda, mediante la gestione associata dei servizi alla persona, mira alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari.

Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito territoriale.

Garantire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.

Assicurare ai Comuni Soci interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

Migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano dell’appropriatezza che della qualità.

Individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini – utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d’integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l’educazione, la politica abitativa e del lavoro.

Collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato.

Favorire la realizzazione di processi decisionali partecipati al fine di sviluppare il ruolo di  governance degli Enti Soci.

L’Azienda ha altresì per fine la gestione associata dei seguenti servizi:

servizi strumentali agli enti pubblici aderenti o allo svolgimento delle loro funzioni;

servizi complementari rispetto a quelli di competenza dell’Azienda, ( ad esempio: il servizio di trasporto, il supporto amministrativo ecc), i servizi sociali professionali;

partecipazione a bandi per conto degli enti aderenti.

Art. 4

Gestione dei servizi

Le attività e le competenze dell’AZIENDA sono esercitate nel rispetto della normativa statale e regionale.

L’AZIENDA eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione e in favore degli enti aderenti con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori – famiglia.

L’Assemblea ha facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione  che consentano l’ottimizzazione produttiva e di riconfigurare lo schema di offerta delle prestazioni per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno dell’utenza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale- socio sanitario – sanitario.

L’AZIENDA gestisce i servizi che le sono affidati in modo diretto, ovvero avvalendosi, nel rispetto delle norme vigenti, di altri soggetti, unità di offerta nel campo sociale e socio assistenziale, socio sanitario e sanitario.

 

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti Soci.

 

L’AZIENDA può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti stabili e strutturali con il mondo del volontariato e dell’associazionismo nell’ambito della rete territoriale e in stretto raccordo con la programmazione zonale.

L’AZIENDA può partecipare ad enti terzi nel rispetto delle norme vigenti.

L’AZIENDA informa la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità ed ha l’obbligo di pareggio di bilancio.

L’AZIENDA promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio, anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.

 

Art. 5

Durata

L’AZIENDA avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

E’ facoltà degli Enti Soci rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Al termine l’AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di cui all’Art. 34.

 

Art. 6

Quote di partecipazione al fondo di dotazione

Ciascuno degli Enti Soci partecipa all’AZIENDA con quote rapportate ai conferimenti al fondo di dotazione calcolati in ragione della popolazione residente.

Nel caso di Enti diversi dai Comuni l’Assemblea determina il criterio di partecipazione  al fondo di dotazione.

Le quote vengono ricalcolate annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di aumento o diminuzione del fondo di dotazione avvenute in corso di esercizio.

Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell’Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.

 

 

Art. 7

Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni Ente consorziato è rappresentato in Assemblea dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione.

In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull’utilizzo di arrotondamenti all’unità, per eccesso o per difetto.

 

 

Art. 8

Risorse per il funzionamento

Gli Enti Soci provvedono al finanziamento dell’AZIENDA attraverso:

 

  • quota d’accesso: contributo specifico per la fruizione di ogni servizio o intervento definito dal contratto di servizio;

 

  • quota sociale (di compartecipazione) calcolata in ragione della popolazione residente destinata a:

 

  1. copertura dei costi relativi ai servizi e agli interventi messi a disposizione di tutti gli Enti Soci non direttamente addebitati agli stessi, così come individuati dal contratto di servizio
  2. integrazione della differenza tra la quota d’accesso chiesta agli Enti Soci e il costo sostenuto dall’AZIENDA per i servizi richiesti

 

  • tariffa: contributo per la fruizione di prestazioni o interventi aggiuntivi rispetto alle attività standard, la cui erogazione è effettuata sulla base di specifiche tariffe definite dal contratto di servizio.

 

Quota di accesso, quota sociale e tariffa costituiscono corrispettivo dei servizi resi dall’Azienda, in quanto diretti ad assicurare la copertura dei costi dei servizi resi e dei costi di funzionamento dell’Azienda, fatti salvi i corrispettivi direttamente pagati dagli utenti.

Oltre al finanziamento da parte degli Enti Soci, l’Azienda potrà beneficiare anche di altre entrate come da art. 30.

 

Art. 9

Organi

 Sono organi dell’AZIENDA:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio d’Amministrazione;
  • il Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
  • il Revisore dei Conti;

 

 Art. 10

Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Soci, i quali possono delegare un componente della Giunta o del Consiglio del medesimo Ente ovvero di altro Ente aderente . Ogni socio può avere al massimo 3 deleghe. La delega, rilasciata per iscritto, può essere a tempo indeterminato (solo nel caso di delega ad un componente della Giunta o del Consiglio) ed in questo caso avrà efficacia fino a decadenza (cessazione incarico) del soggetto delegante o ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell’Assemblea. La delega può essere anche rilasciata a tempo determinato o per una singola riunione.

In caso di cessazione del rappresentante legale dell’Ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all’Assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell’Ente consorziato, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.

L’Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

 

Art. 11

 Funzioni di indirizzo e di controllo dell’Assemblea

Gli Enti Soci esercitano un controllo costante in ordine all’efficienza e alla qualità dei servizi gestiti attraverso l’AZIENDA avvalendosi di appositi strumenti di verifica e valutazione. L’Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti Soci ed esercita funzioni di indirizzo programmatorio e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell’attività dell’AZIENDA con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico. Attraverso l’esercizio delle sue competenze l’assemblea esplica il controllo “analogo” sull’Azienda Speciale Consortile. A tal fine l’assemblea approva il regolamento di disciplina del controllo analogo degli enti aderenti sull’Azienda e sui servizi dalla stessa erogati.

 

Art. 12

Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti Soci ed esercita funzioni di indirizzo programmatorio e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell’attività dell’AZIENDA con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico.

All’Assemblea, nell’ambito delle finalità indicate nello Statuto, competono le seguenti attribuzioni:

  1. elaborazione delle linee programmatiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’Art. 3;
  2. approvazione del contratto di servizio-tipo;
  3. monitoraggio e verifica dell’attività dell’AZIENDA;
  4. elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea;
  5. elezione e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  6. elezione del Revisore dei conti;
  7. decisioni in merito alle indennità o ai gettoni di presenza da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei conti, nel rispetto delle norme vigenti;
  8. modifiche della Convenzione e dello Statuto;
  9. approvazione del Bilancio di esercizio, del Budget annuale e pluriennale e relative variazioni;
  10. ammissione di altri soci e determinazione dell’eventuale quota di adesione;
  11. istituzione della sede;
  12. scioglimento dell’AZIENDA;
  13. variazioni delle quote di partecipazione al fondo di dotazione a seguito di recesso di Enti Soci o adesione di nuovi Enti;
  14. approvazione del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
  15. su proposta del Consiglio di Amministrazione individua i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure;
  16. nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’AZIENDA negli enti in cui essa partecipa;
  17. istituzione di gruppi di lavoro permanenti o temporanei per la trattazione di specifici argomenti;

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dal Consiglio d’Amministrazione,  a pena di decadenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del segretario verbalizzante e ne deve essere data comunicazione agli Enti Soci.

 

Art. 13

Validità delle sedute e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell’AZIENDA.

L’Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente,  su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L’Assemblea viene convocata dal suo Presidente o, nei casi di cui al comma 6 dell’Art. 14, dal Vice Presidente, mediante posta elettronica certificata trasmessa ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti Soci che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’AZIENDA ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno un quarto degli Enti Soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un quarto degli Enti Soci purché rappresentino almeno il 30% delle quote di partecipazione al fondo di dotazione ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno un sesto degli Enti Soci.

Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione al fondo di dotazione.

Nei casi di cui all’Art. 12 lettera e;  h, l per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta (51% delle quote o, in caso di votazioni riguardanti persone la maggioranza numerica degli Enti) sia in prima che in seconda convocazione.

Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione che avviene con delibera motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano e votata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione.

Alle sedute dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale o altro funzionario incaricato dell’AZIENDA svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

 

 

Art. 14

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta, sia in prima che in seconda convocazione, fra i legali rappresentanti degli Enti Soci con deliberazione a scrutinio segreto. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell’Assemblea dispone di un voto individuale e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.

Solo i legali rappresentanti degli Enti Soci possono candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni, rinnovabili.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti dei rappresentanti degli Enti Soci e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione e ciascun componente anche in questo caso dispone di un voto individuale.

Il Presidente  esercita le seguenti funzioni:

  • convoca e presiede l’Assemblea e formula l’ordine del giorno;
  • sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;
  • adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell’Assemblea presente alla seduta che detiene la maggior quota di partecipazione al fondo di dotazione.

 

Art. 15

Il Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo dell’AZIENDA che ne cura gli aspetti gestionali ed è formato fino a cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea dell’AZIENDA a scrutinio segreto secondo le procedure di cui all’Art. 17.

Il Consiglio d’Amministrazione elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni rinnovabili  fino ad un massimo di due ulteriori mandati

 

 

Art. 16

Ineleggibilità e incompatibilità

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea.

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63  D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e gli articoli del D.Lgs. 33 e 39 del 2013

Per essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione i candidati devono possedere una specifica e documentata competenza tecnica nei servizi alla persona e/o amministrativo-gestionale .

Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’AZIENDA gli amministratori ed i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dall’AZIENDA sullo stesso territorio.

La sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista per l’elezione comporta l’automatico decadimento dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 17

Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il seguente procedimento.

Per essere candidato alla carica di consigliere è necessaria la presentazione da parte di uno o più rappresentanti legali di Comuni Soci

Per ogni Comune o raggruppamento di Comuni possono essere presentate fino ad un massimo di tre candidature.

 

Le candidature vengono raccolte in un’unica lista.

Ciascun componente dell’Assemblea dispone di una scheda su cui esprimere non più di due preferenze.

L’Assemblea procede ad un’unica votazione ed i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze vengono eletti consiglieri.

 

Art. 18

Cessazione – Revoca – Decadenza – Dimissioni

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

  • per scadenza;
  • per dimissioni;
  • per decadenza;
  • per revoca.

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza dell’intero Consiglio d’Amministrazione.  Entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi del comma precedente, il Presidente dell’Assemblea riunisce l’Assemblea stessa per l’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione.

In tale caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono delegate dallo Statuto sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea può, con delibera motivata, revocare il Presidente e i componenti del Consiglio d’Amministrazione anche singolarmente. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione.

I componenti del Consiglio d’Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è deliberata dall’Assemblea che vi provvede entro 15 giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere d’Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell’Assemblea, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dall’Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per l’elezione. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

 

Art. 19

Attribuzioni del Consiglio d’Amministrazione

L’attività del Consiglio d’Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio d’Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi programmatici e delle decisioni dell’Assemblea, esercita le funzioni, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione dell’AZIENDA che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

  • nomina il Direttore Generale;
  • predispone le proposte di deliberazione di competenza dell’Assemblea;
  • predispone il contratto di servizio;
  • predispone il Budget annuale e pluriennale;
  • predispone il Bilancio di esercizio;
  • vigila sull’andamento gestionale dell’AZIENDA e sull’operato del Direttore Generale;
  • elabora la proposta di dotazione organica da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea;
  • approva il regolamento di organizzazione e contabilità;
  • può istituire gruppi di lavoro permanenti o temporanei per la trattazione di specifici argomenti;
  • adotta ogni decisione su qualunque materia ed argomento attinente alla gestione dell’AZIENDA;
  • delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario verbalizzante.

 

Art. 20

Funzionamento del Consiglio d’Amministrazione

Le sedute del Consiglio d’Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati  dirigenti, tecnici ed esperti anche estranei all’AZIENDA per l’esame di particolari argomenti. Possono essere altresì invitati sindaci ed assessori degli Enti Soci.

Il Consiglio d’Amministrazione delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti presenti.

Il Direttore Generale o altro funzionario incaricato dell’AZIENDA svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

 

Art. 21

Presidente del Consiglio d’Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

  • ha la rappresentanza legale dell’AZIENDA;
  • convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione e stabilisce l’ordine del giorno;
  • firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio d’Amministrazione;
  • sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
  • coordina l’attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell’AZIENDA;
  • vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
  • firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali del Consiglio d’Amministrazione;
  • assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio d’Amministrazione, quando l’urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni dalla data del provvedimento d’urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, con apposita delega rilasciata per iscritto, l’incarico di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe possono essere revocate a giudizio motivato del Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell’Assemblea.

 

 

Art. 22

Indennità

Con delibera dell’Assemblea e nel rispetto dei divieti e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti, possono essere corrisposti al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, un’indennità di carica o dei gettoni di presenza.

 

Art. 23

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.. Le candidature sono presentate al Presidente dell’Assemblea corredate da curriculum professionale.

Il Revisore dei conti dura in carica tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio annuale e può essere rieletto al massimo due volte .

Non possono ricoprire la carica di Revisore dei conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63  D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Il Revisore dei conti in conformità allo Statuto e all’apposito regolamento di organizzazione e contabilità:

  • collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo;
  • esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
  • esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’AZIENDA;
  • redige l’apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all’efficacia e all’efficienza della gestione;

Il Revisore dei conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’AZIENDA, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.

 

Art. 24

Trattamento economico, cessazione, revoca

Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei conti è determinato con deliberazione dell’Assemblea.

Il Revisore dei conti cessa dalla carica per scadenza dell’incarico o in seguito a dimissioni.

Il Revisore dei conti non può essere revocato salvo che per gravi violazioni di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell’apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.

Il Revisore dei conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per l’elezione.

 

Art. 25

Il Direttore Generale

L’incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti a tempo determinato, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali in posizione di responsabilità.

La nomina del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a Direttore Generale è incompatibile con la carica di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere degli Enti Soci, nonché con l’incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociale di ASL e di AO.

La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile.

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 26

Attribuzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione,  sovrintende all’organizzazione e gestione dell’AZIENDA ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell’AZIENDA.

Il Direttore Generale tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell’AZIENDA a tutti i livelli.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell’apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

  • formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione;
  • esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione;
  • sottopone al Consiglio d’Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
  • partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio d’Amministrazione;
  • assegna e organizza le funzioni interne;
  • dirige il personale dell’AZIENDA, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
  • adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei servizi dell’AZIENDA;
  • gestisce le relazioni sindacali;
  • esercita ogni altra funzione o compito attribuitigli dal Consiglio d’Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 27

Il regolamento di organizzazione e contabilità

L’AZIENDA dispone di un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne descrive l’assetto organizzativo, il funzionamento e il sistema contabile.

In particolare il regolamento di organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all’operatività ed alla funzionalità degli uffici e dei servizi, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, all’utilizzo delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro e al controllo di gestione.

Il regolamento disciplina inoltre le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

 

Art. 28

Dirigenti e collaborazioni esterne

La dotazione organica dell’AZIENDA può prevedere figure dirigenziali e/o direttive preposte alla direzione dei servizi.

Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di Organizzazione.

Per obiettivi determinati l’AZIENDA può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata, il corrispettivo.

 

Art. 29

Personale

All’AZIENDA si applicano, sia per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, al regime fiscale, al personale, le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica. L’AZIENDA potrà altresì avvalersi, oltre al personale assunto  direttamente, di personale dipendente di soggetti privati e pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regolamentano la natura e  la durata del comando.

Il regolamento di organizzazione e contabilità definisce  i criteri di selezione, assunzione, gestione delle risorse umane.

 

 

Art. 30

Entrate

Le entrate dell’AZIENDA sono costituite da:

  • contributi degli Enti Soci (fondo di solidarietà, quote accesso, tariffe);
  • trasferimenti dello Stato, della Regione, e di altri enti (FNPS, FSR, FNA ecc.);
  • rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
  • entrate da parte degli utenti che fruiscono dei servizi dell’AZIENDA;
  • altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore dell’AZIENDA.

 

Art. 31

Patrimonio

Il patrimonio dell’AZIENDA è costituito:

  1. dal fondo di dotazione conferito dagli Enti Soci;
  2. dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
  3. da ogni diritto che venga acquisito dall’AZIENDA o a questa devoluto.

L’AZIENDA inoltre può disporre di beni di proprietà di altri enti concessi in comodato d’uso.

L’AZIENDA ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

 

Art. 32

Contabilità e Bilancio

Il sistema contabile adottato dall’AZIENDA è di tipo economico-patrimoniale. L’esercizio coincide con l’anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

  • il Piano Programma
  • il Budget annuale e pluriennale;
  • il Bilancio di esercizio.

L’Assemblea dell’AZIENDA delibera di norma entro dicembre di ogni anno il budget dell’esercizio successivo, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell’anno precedente.

L’AZIENDA adotta le seguenti scritture obbligatorie:

  • il libro giornale;
  • il libro degli inventari;
  • il libro dei cespiti ammortizzabili;
  • il repertorio dei contratti.

 

 

Art. 33

Recesso

E’ facoltà degli Enti Soci esercitare il diritto di recesso, trascorso un   triennio dall’adesione all’AZIENDA.

L’Ente consorziato che intende avvalersi della facoltà di recedere potrà farlo entro e non oltre il 30 aprile   di ciascun anno, dandone comunicazione al Presidente dell’Assemblea, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale mediante posta elettronica certificata. Il recesso si perfeziona a  partire dal  1° gennaio dell’anno successivo.

 

Art. 34

Scioglimento

L’AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

  1. per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea;
  2. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
  3. per effetto di deliberazione dell’Assemblea;
  4. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento, si procede alla convocazione dell’Assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale,  il tutto in conformità alla normativa vigente e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1 punto a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall’Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’AZIENDA, viene ripartito fra i singoli Enti Soci in ragione della quota di partecipazione al fondo di dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti Soci, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

L’AZIENDA garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti Soci, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

 

Art. 35

Controversie tra gli Enti Soci

Ogni controversia tra gli Enti Soci o tra essi e l’AZIENDA, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Lodi.

Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti Soci.

 

Art. 36

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti in materia.