CONVENZIONE

Art. 1
Costituzione

Gli Enti locali sottoscrittori la presente Convenzione, dichiarano di costituirsi in Consorzio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari relativi all’ambito territoriale degli stessi.

Il Consorzio è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.

La partecipazione al Consorzio comporta l’automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi che ogni singolo Comune ha attualmente attribuito in delega all’ASL, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona.

Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto, come ad esempio l’ASL e le ASP.

Art. 2

Denominazione-Sede

Il Consorzio assume la denominazione di “Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona” e ha sede legale in Lodi, via T. Zalli n.5 presso l’edificio denominato Villa Braila.

Con deliberazione dell’Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

Gli uffici e le sedi erogative del Consorzio saranno dislocati nel territorio in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti.

Art. 3

Finalità

La costituzione del Consorzio è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona e alla realizzazione dei seguenti obiettivi.

Sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nel territorio di competenza come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari.

Assumere la gestione dei servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito territoriale.

Garantire politiche d’integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni per l’ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.

Assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all’offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

Migliorare il sistema di erogazione dei servizi sia sul piano assistenziale che sul piano economico.

Individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità dei cittadini – utenti e orientati al soddisfacimento anche dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d’integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l’educazione, la politica abitativa e del lavoro.

Collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione fra pubblico e privato.
Art. 4
Programmazione, pianificazione e controllo

Gli Enti consorziati attribuiscono al Consorzio, attraverso la stipulazione in sede di Assemblea consortile di apposito Contratto di Servizio di durata annuale e orientato ai contenuti del piano di zona (o dei piani di zona), la gestione, la produzione e l’erogazione dei servizi.

Il Contratto di Servizio definisce gli output e gli outcome attesi (attività e risultati) per ogni area di bisogno, ed i relativi criteri di allocazione delle risorse economiche e deve essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea consortile e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro la fine di novembre dell’anno precedente l’esercizio.

Ogni 4 mesi il Consiglio di Amministrazione consegnerà all’Assemblea consortile un report sintetico intermedio sullo stato di applicazione del Contratto di Servizio.

Al termine di ogni esercizio verrà redatta dal Consiglio di amministrazione una relazione analitica sui risultati conseguiti, identificando gli aspetti critici e le possibili azioni di miglioramento ed innovazione.

Ciascun Ente consorziato ha il diritto di sottoporre richieste attinenti l’attività consortile, direttamente al Consiglio d’Amministrazione, che è tenuto a fornire tempestivamente la risposta o le determinazioni conseguenti.

Art. 5

Gestione dei servizi

Le funzioni del Consorzio sono esercitate in attuazione della normativa statale e regionale.

Il Consorzio eroga i servizi nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati con particolare riferimento alle aree di assistenza anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori – famiglia.

Gli aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza qualora ritengano opportuno gestirli a livello sovracomunale.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare le medesime garanzie agli interessi di tutti gli Enti consorziati.

Gli Enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulla tipologia, sull’efficienza e sulla qualità dei servizi del Consorzio.

Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo dei servizi alla persona e può instaurare rapporti di cooperazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.

Il Consorzio può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle norme vigenti.

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità ed ha l’obbligo di pareggio di bilancio.

Il Consorzio promuove ogni forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi sul territorio.

Art. 6

Durata

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2024 a decorrere dalla data di approvazione della presente Convenzione.

E’ facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

Il rinnovo è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati e resi esecutivi almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui al comma 1 del presente articolo. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso.

Al termine il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di cui all’Art. 15.

Art. 7

Quote di partecipazione

Ciascuno degli Enti consorziati partecipa con quote rapportate ai conferimenti al fondo di dotazione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta a € 300.000,00 tenuto conto che l’Amministrazione provinciale partecipa per € 30.000,00 e che i Comuni partecipano in ragione della popolazione residente.

La quota viene ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso di esercizio.

Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell’Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.

In caso di scioglimento o recesso di un socio, esso ritorna proprietario degli immobili conferiti, dovendo compensare al Consorzio eventuali plusvalenze o minusvalenze del bene medesimo.

Art. 8

Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

l’Assemblea;
il Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
il Consiglio d’Amministrazione;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 9

Il Regolamento di Organizzazione

Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi affidati.

In particolare il Regolamento di Organizzazione disciplina tutti gli aspetti che attengono all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, al reclutamento e allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico – finanziarie, alla programmazione e pianificazione del lavoro, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell’amministrazione, ai modi di erogazione dei servizi, al controllo, alla verifica e valutazione delle attività svolte.

Art. 10

Personale

Al consorzio si applicano, sia per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, al regime fiscale, al personale dipendente, le norme previste per le aziende speciali. Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha, pertanto, natura privatistica. Il consorzio potrà altresì avvalersi, oltre al personale assunto direttamente, di personale dipendente di soggetti privati e pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regolamentano la natura e la durata del comando.

Il regolamento del consorzio, di cui all’art. 27 dello statuto, stabilirà i criteri di selezione, assunzione, gestione delle risorse umane.

Art. 11

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

contributi degli Enti consorziati,
trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 12

Conferimenti e trasferimenti

Gli Enti consorziati potranno conferire al Consorzio:

patrimonio;
risorse finanziarie.

Gli Enti consorziati potranno trasferire al Consorzio:

personale
contratti o convenzioni in essere.

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Il Consorzio inoltre è consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Il Consorzio ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art. 14

Recesso

E’ facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un anno dall’ingresso nel Consorzio.

Nei confronti dell’ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo Art. 15 (commi 4, 5, 6, 7).

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell’Assemblea consortile.

Art. 15

Scioglimento

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea;
per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
per effetto di deliberazione dell’Assemblea consortile;
per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell’Assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1 punto a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall’Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti consorziati in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 16

Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Lodi.

Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti consorziati.

Art. 17
Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore una volta approvata dai competenti organi degli Enti contraenti.