NUOVO REGOLAMENTO ASSEMBLEA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SERIVIZI INTERCOMUNALI

ACSI

REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONSORTILE

 

 

Approvato con deliberazione n. 3 in data 8 settembre 2005

Ultima modifica assemblea 29 aprile  2021

 

INDICE

ART. 1   –  COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
ART. 2   –  ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 3   –  QUOTE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE
ART. 4   –  PRESIDENTE  E  VICEPRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
ART. 5   –  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ART. 6   –  VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI
ART. 7   –  REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
ART. 8   –  INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
ART. 9   –  PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
ART. 10 –  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 11 –  ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 12 –  NORMA DI SALVAGUARDIA
ART. 13 –  ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati. La delega viene rilasciata dal rappresentante legale dell’Ente consorziato per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell’Assemblea.
E’ altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione.
In caso di cessazione del rappresentante legale dell’Ente consorziato dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all’Assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell’Ente locale, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale.
L’Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

 

ART. 2 – ATTRIBUZIONIDELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita funzioni di indirizzo programmatorio e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell’attività dell’ Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico.
L’Assemblea, nell’ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

 

    1. elaborazione delle linee programmatiche per il raggiungimento degli  obiettivi e delle finalità di cui all’Art. 3;
    2. approvazione del contratto di servizio-tipo;
    3. monitoraggio e verifica dell’attività dell’AZIENDA;
    4. elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea;
    5. elezione e revoca dei  componenti del Consiglio di Amministrazione;
    6. elezione del Revisore dei conti;
    7. decisioni in merito alle indennità o ai gettoni di presenza da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei conti, nel rispetto delle norme vigenti;
    8. modifiche della Convenzione e dello Statuto;
    9. approvazione del Bilancio di esercizio, del Budget annuale e pluriennale e relative variazioni;
    10. ammissione di altri soci e determinazione dell’eventuale quota di adesione;
    11. istituzione della sede;
    12. scioglimento dell’AZIENDA;
    13. variazioni delle quote di partecipazione al fondo di dotazione a seguito di recesso di Enti Soci o adesione di nuovi Enti;
    14. approvazione del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
    15. su proposta del Consiglio d’Amministrazione  individua i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità’ dei profili e delle qualifiche delle singole figure;
    16. nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’AZIENDA negli enti in cui essa partecipa;
    17. istituzione di gruppi di lavoro permanenti o temporanei per la trattazione di specifici argomenti;

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dal Consiglio d’Amministrazione,  a pena di decadenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario del Azienda Speciale Consortile e ne deve essere data comunicazione agli Enti consorziati. Gli atti di cui alle lettere a), f) e g) devono essere trasmessi agli Enti consorziati per la successiva approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.

 

ART. 3 – QUOTE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

Ogni Ente è rappresentato nell’Assemblea dal proprio Rappresentante legale o da  un suo delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione. In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull’utilizzo di arrotondamenti all’unità, per eccesso o per difetto. Non sono significativi ai fini della determinazione delle quote i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti per il funzionamento dell’ Azienda Speciale Consortile.
Allo stato le quote e i voti sono ripartiti nel modo seguente:

Le quote di partecipazione possono essere modificate mediante atto deliberativo dell’Assemblea senza implicare modifiche della Convenzione e dello Statuto.

 

 

 

ART. 4 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta, sia in prima che in seconda convocazione, fra i suoi componenti con deliberazione a scrutinio segreto. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell’Assemblea dispone di un voto individuale e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.
Ciascun componente dell’Assemblea può candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta dopo il primo mandato.
Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti dei rappresentanti degli Enti consorziati e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione e ciascun componente anche in questo caso dispone di un voto individuale.
Il Presidente  esercita le seguenti funzioni:

      • convoca e presiede l’Assemblea e formula l’ordine del giorno;
      • sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;
      • adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell’Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.
In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell’Assemblea presente alla seduta che rappresenta la maggior quota di partecipazione.

 

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea viene convocata dal suo Presidente o, nei casi di cui al comma 6 dell’art. 3 del presente Regolamento, dal Vice Presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell’ Azienda Speciale Consortile.
L’Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente,  su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

 

ART. 6 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI

L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Soci, i quali possono delegare un componente della Giunta o del Consiglio del medesimo Ente ovvero di altro Ente aderente . Ogni socio può avere al massimo 3 deleghe.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione all’ Azienda Speciale Consortile ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno un quarto degli Enti consorziati.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un quarto degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 30% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti purché adottata con voto favorevole di almeno un sesto degli Enti consorziati.
Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione.
Nei casi di cui all’Art. 2 lettera e), h), l),  per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta (51% delle quote o, in caso di votazioni riguardanti persone la maggioranza numerica degli Enti) sia in prima che in seconda convocazione.
Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.
Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto e per la cui adozione ciascun componente dispone di un voto individuale; unica eccezione al metodo dello scrutinio segreto nelle votazioni riguardanti persone attiene alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione che avviene con deliberazione motivata adottata a scrutinio palese per alzata di mano e votata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti sia in prima che in seconda convocazione.

Alle sedute dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, oltre al Segretario del Azienda Speciale Consortile.
Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario dell’ Azienda Speciale Consortile e dal Presidente dell’Assemblea.

 

ART. 7 – REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Viene istituito il registro delle deliberazioni dell’Assemblea consortile nel quale le stesse, una volta numerate, vengono inserite in ordine cronologico.

 

ART. 8 – INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

Ciascun componente dell’Assemblea consortile può presentate per iscritto al Presidente interrogazioni fino a ventiquattro ore prima della riunione.
L’interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Consiglio di Amministrazione o sia esatta, se il Consiglio di Amministrazione intenda fare comunicazioni all’Assemblea consortile o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
All’interrogante può essere data risposta oralmente o per iscritto.
Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente. L’interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Consiglio di Amministrazione  in questioni che riguardino determinati aspetti della sua attività o della sua condotta amministrativa.
In ciascuna adunanza non è possibile lo svolgimento di più di due interrogazioni e interpellanze presentate dallo stesso membro dell’Assemblea.
Qualora alla seduta stabilita per lo svolgimento di un’interrogazione o interpellanza il proponente risulti assente, s’intende che vi abbia rinunciato.
Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare di differire la risposta indicando il motivo del differimento e deve  precisare in quale giorno, entro il termine di due mesi, darà risposta.
Dopo la risposta del Consiglio di Amministrazione su ciascuna interrogazione o interpellanza il proponente può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
Il Presidente dell’Assemblea consortile può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute dell’Assemblea consortile sono pubbliche.
Non è ammessa la presenza del pubblico qualora gli argomenti da discutere riguardino persone, al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza.
In ogni caso non sono pubbliche le sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati particolari e dati giudiziari così come definiti dall’art. 9 e dall’art. 10 del Regolamento UE 679/16, riguardanti singole persone facilmente identificabili.

ART. 10 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Il Consiglio d’Amministrazione è composto fino a sette membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dell’ Azienda Speciale Consortile.
Per essere nominati Consiglieri è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 267/00 per l’elezione a Consigliere Comunale e Provinciale e di una specifica competenza tecnica nei servizi alla persona e/o amministrativo-gestionale.
Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membro il Consiglio di Amministrazione gli amministratori ed i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dall’ Azienda Speciale Consortile sullo stesso territorio.
La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l’automatico decadimento dalla carica di Presidente o Consigliere.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dell’ Azienda Speciale Consortile a scrutinio segreto secondo le procedure di cui al successivo Art. 11.
Il Consiglio d’Amministrazione elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente.
I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta dopo il primo mandato.

 

ART. 11- ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il seguente procedimento.
Per essere candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione è necessaria la presentazione da parte di uno o più rappresentanti legali di Comuni che separatamente o congiuntamente rappresentino almeno cinquemila abitanti.
Per ogni Comune o raggruppamento di Comuni possono essere presentate fino ad un massimo di tre candidature.
L’Amministrazione provinciale, a sua volta, può presentare fino ad un massimo di tre candidature.
Le candidature vengono raccolte in un’unica lista.
Ciascun membro dell’Assemblea dispone di una scheda su cui esprimere non più di due preferenze.
L’Assemblea procede ad un’unica votazione ed i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze vengono eletti Consiglieri di Amministrazione.

 

ART. 12- NORMA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e alla normativa vigente di riferimento.

 

ART. 13- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea consortile.